Art. 3.

      1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

 

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presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione, recante, in particolare, le modalità specifiche relative all'etichettatura e ai sistemi di controllo dell'indicazione obbligatoria della tracciabilità di filiera dei prodotti alimentari.